I. Introduzione: Portata e Contesto della Riforma Fiscale 2026
A. La Data Storica: 1° Gennaio 2026
Il 1° gennaio 2026 segna una data di importanza storica per il Terzo Settore italiano.1 A partire da tale giorno, entrerà in vigore il Titolo X del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, o CTS), che disciplina il regime fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS).4 Questa entrata in vigore, a lungo attesa e soggetta a molteplici rinvii 4, è il risultato del completamento dell’iter di autorizzazione da parte della Commissione Europea, giunto in forma di “Comfort Letter”.8
La riforma non è un semplice aggiornamento normativo, ma una profonda revisione che impone a tutte le associazioni, in particolare alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), di ripensare la propria struttura fiscale, contabile e statutaria. L’obiettivo del presente report è fornire gli strumenti analitici e operativi per comprendere e affrontare questa transizione.
B. Le Cause della Riforma: La Rivoluzione dell’IVA
È fondamentale comprendere che l’innesco di questa vasta riforma fiscale non è primariamente legato all’IRES (le imposte sui redditi), ma all’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). Il cuore del cambiamento risiede nella necessità per l’Italia di conformarsi alle direttive europee, ponendo fine a una procedura d’infrazione (n. 2008/2010).11
Il regime previgente, basato sull’articolo 4 del D.P.R. 633/72, considerava “escluse” dal campo IVA le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dalle associazioni (incluse le APS) a fronte di corrispettivi specifici verso i propri soci.11 L’Unione Europea ha contestato tale “esclusione”, configurandola come un aiuto di Stato incompatibile con il mercato unico.
La riforma, pertanto, interviene in modo drastico:
- Abroga il regime di “esclusione” IVA.
- Trasla le operazioni prima “escluse” nel nuovo regime di “esenzione” IVA, disciplinato dall’articolo 10 del D.P.R. 633/72, come modificato.11
Questo passaggio da “esclusione” a “esenzione” non è puramente semantico. Un’operazione “esclusa” è fiscalmente irrilevante; un’operazione “esente” è fiscalmente rilevante, ma non applica l’imposta. La conseguenza diretta è che, dal 1° gennaio 2026, la quasi totalità delle associazioni che incassano corrispettivi specifici (es. quote per corsi, biglietti per eventi) saranno obbligate a qualificarsi come soggetti passivi IVA, con il conseguente obbligo di apertura della Partita IVA.13
È stata questa radicale trasformazione del panorama IVA a rendere necessaria e indifferibile la creazione di nuovi regimi fiscali (come l’articolo 86 del CTS) per gestire, anche ai fini delle imposte dirette, un mondo associativo improvvisamente “fiscalizzato”.
C. L’Impatto: Un Nuovo Paradigma Fiscale
La riforma introduce un cambio di paradigma completo, che si fonda su tre pilastri:
- Dalla Qualità “Soggettiva” alla Natura “Oggettiva”: Si abbandona il criterio principale dell’articolo 148 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), basato sulla qualifica del fruitore (l’essere “socio”).16 Si introduce un criterio generale “oggettivo” (articolo 79 CTS) basato sulla natura economica dell’attività (il superamento o meno dei “costi effettivi”).16
- Dalla Conformità Statutaria alla Qualifica Formale: L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) cessa di essere una mera opzione amministrativa e diventa il requisito formale indispensabile per accedere alla quasi totalità del regime fiscale agevolato.17
- Dalla Semplicità Forfettaria alla Complessità Contabile: L’abrogazione della Legge 398/1991 per gli ETS 9 e l’introduzione di regimi IVA promiscui (operazioni fuori campo, esenti e imponibili) impongono una gestione contabile e fiscale significativamente più complessa e strutturata.20
Questa transizione richiede un’azione proattiva immediata, poiché la procrastinazione comporterà l’applicazione di regimi fiscali ordinari e potenzialmente sanzionatori.14
II. La Nuova Distinzione tra Attività Commerciali e Non Commerciali (Focus APS)
Il cuore della riforma risiede nella ridefinizione del confine tra ciò che è “istituzionale” (e quindi non tassato) e ciò che è “commerciale” (e tassato).
A. Il Superamento dell’Art. 148 TUIR: La Fine della Decommercializzazione “Soggettiva”
Fino al 31 dicembre 2025, il regime fiscale delle associazioni si fonda sull’articolo 148 del TUIR. Questa norma prevede che le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (es. corsi, seminari), i cui corrispettivi specifici siano pagati da soci o tesserati, non si considerano commerciali.16 La non-commercialità era, quindi, legata al soggetto che riceveva la prestazione (il socio) e alla conformità dello statuto a specifiche clausole democratiche.
Dal 1° gennaio 2026, l’articolo 148 del TUIR cesserà di applicarsi agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS. La norma verrà modificata e la sua portata sarà limitata ad altre categorie di enti (es. partiti politici, sindacati e associazioni sportive dilettantistiche non iscritte al RUNTS).17
B. Il Nuovo Criterio Generale: L’Art. 79 CTS e i “Costi Effettivi”
Per tutti gli ETS, il nuovo criterio generale per definire la natura di un’attività è stabilito dall’articolo 79, comma 2, del CTS.8 La norma stabilisce che le Attività di Interesse Generale (AIG), elencate nell’articolo 5 del CTS, si considerano non commerciali solo se si verifica una delle seguenti condizioni:
- Sono svolte a titolo gratuito.
- Sono svolte dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.16
Questo criterio oggettivo impone un onere della prova radicalmente nuovo. L’associazione dovrà essere in grado di dimostrare, attraverso una contabilità analitica o meccanismi di tracciamento (es. budget di progetto), che il corrispettivo richiesto per una specifica attività (es. un corso di formazione) non supera i costi diretti e indiretti a essa imputabili. Se i ricavi superano, anche minimamente ma in modo strutturale, i costi effettivi, l’attività di interesse generale si qualifica automaticamente come commerciale ai fini fiscali.
C. Il Regime di Favore Specifico per le APS: L’Art. 85 CTS
Qui si manifesta il vantaggio cruciale di essere qualificati come APS (o ODV) all’interno del RUNTS. L’articolo 85 del CTS introduce una deroga specifica e potente al criterio generale dell’articolo 79.22
L’articolo 85 stabilisce che, per le APS, non si considerano commerciali, indipendentemente dal superamento dei costi effettivi, le seguenti attività:
- Le attività di interesse generale (AIG) svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, i cui corrispettivi specifici siano versati da:
- Propri associati e loro familiari conviventi.22
- Associati di altre APS che fanno parte della medesima rete associativa nazionale.24
- La somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi associative (es. bar sociale), se tale attività è strettamente complementare alle AIG e rivolta agli stessi soggetti (associati e loro familiari).23
- La vendita di beni acquisiti da terzi e ceduti direttamente agli associati, purché strettamente connessa all’attività istituzionale e senza l’ausilio di strumenti pubblicitari.23
Di fatto, l’articolo 85 reintroduce per le sole APS (e per le ODV, tramite l’articolo 84) un criterio “soggettivo” simile a quello del vecchio articolo 148 TUIR. Questa norma rappresenta un’agevolazione fondamentale, che “salva” la stragrande maggioranza delle attività tipiche delle APS dalla qualificazione commerciale.
D. Il Test di Prevalenza: Quando un’APS Diventa “Ente Commerciale” (Art. 79, co. 5)
È necessario distinguere tra “attività commerciale” (una singola attività che genera reddito d’impresa) ed “ente commerciale” (la qualifica fiscale dell’intera associazione).
Le APS godono di una presunzione legale di non-commercialità.22 Tuttavia, questa presunzione può essere vinta. L’articolo 79, comma 5, del CTS stabilisce che un ETS (inclusa un’APS) perde la qualifica fiscale di “ente non commerciale” e diventa un “ente commerciale” se, in via prevalente, i proventi derivanti da attività commerciali superano i proventi non commerciali.9
Ai fini di questo “test di prevalenza”, si considerano:
- Proventi NON Commerciali: Quote associative, liberalità, contributi del 5 per mille, contributi pubblici non sinallagmatici, proventi da AIG “decommercializzate” (es. quelle dell’Art. 85 per le APS) e proventi da AIG che rispettano il criterio dei costi effettivi (Art. 79 co. 2).25
- Proventi Commerciali: Proventi da “attività diverse” (Art. 6 CTS), proventi da AIG svolte verso terzi (non soci) che superano i costi, e proventi da sponsorizzazioni.26
Un’APS che, ad esempio, gestisce un bar sociale molto frequentato da terzi non soci, o che svolge intense attività di sponsorizzazione, potrebbe facilmente superare questa soglia, venendo riqualificata come “ente commerciale”. La conseguenza principale sarebbe l’impossibilità di accedere ai regimi forfettari agevolati (come l’Art. 86) e l’applicazione delle imposte secondo le regole ordinarie delle società.28
Tabella 1: Confronto Criteri di Commercialità (Pre e Post 2026)
| Criterio | Regime Fino al 31/12/2025 | Regime Generale ETS (dal 01/01/2026) | Regime Speciale APS (dal 01/01/2026) |
| Norma di Riferimento | Art. 148, co. 3, TUIR | Art. 79, co. 2, CTS | Art. 85, CTS |
| Criterio Principale | “Soggettivo”: la prestazione è resa a un socio/tesserato. | “Oggettivo”: il corrispettivo non supera i costi effettivi. | “Soggettivo-Qualificato”: la prestazione è una AIG resa a un socio/familiare. |
| Rilevanza dei Costi | Irrilevante (purché l’attività sia istituzionale). | Fondamentale: se Ricavi > Costi, l’attività è commerciale. | Irrilevante (la decommercializzazione opera a prescindere). |
| Esempio Pratico: Corso di yoga a 100€ (costo effettivo 80€) | |||
| …Svolto per i Soci | NON COMMERCIALE 16 | COMMERCIALE (perché 100€ > 80€) | NON COMMERCIALE 22 |
| …Svolto per Terzi | COMMERCIALE 16 | COMMERCIALE (perché 100€ > 80€) | COMMERCIALE (Art. 85 non si applica ai terzi) |
III. L’Importanza Strategica dell’Iscrizione al RUNTS
La scelta di iscriversi o meno al RUNTS, che poteva apparire in precedenza come una decisione legata principalmente all’accesso a bandi o al 5 per mille, diventa dal 1° gennaio 2026 una scelta fiscale strategica e dirimente.
A. Scenario Fiscale: APS Iscritta al RUNTS
Un’APS che perfeziona l’iscrizione al RUNTS entra a pieno titolo nel perimetro del Codice del Terzo Settore e accede a tutti i benefici fiscali del Titolo X.2 I vantaggi principali includono:
- Decommercializzazione IRES (Art. 85): Accesso al regime di favore che “neutralizza” fiscalmente la maggior parte dei corrispettivi specifici ricevuti dai soci, come analizzato nel capitolo precedente.22
- Regime Forfettario (Art. 86): Possibilità di optare per il regime forfettario IRES/IVA con un coefficiente di redditività del 3% per le eventuali attività commerciali.29
- Agevolazioni Fiscali Indirette: Accesso a esenzioni o riduzioni su imposte di registro, successione, e tributi locali.
- Semplificazione Amministrativa: Esonero dall’obbligo di presentazione del Modello EAS (articolo 94, comma 4, CTS), in quanto le informazioni sono già presenti nel RUNTS.30
B. Scenario Fiscale: Associazione (ex APS) NON Iscritta al RUNTS
Un’associazione che decide di non iscriversi al RUNTS, o che non possiede i requisiti per farlo, si colloca al di fuori del perimetro del CTS e affronta un “precipizio fiscale”.17 Dal 1° gennaio 2026, questa associazione:
- Perde l’Art. 148 TUIR: Non essendo un ETS, non può accedere alle norme del Titolo X. Allo stesso tempo, la modifica dell’articolo 148 del TUIR escluderà le associazioni culturali, ricreative e di promozione sociale generiche dal suo ambito di applicazione.17 Di conseguenza, tutti i corrispettivi specifici incassati dai soci (per corsi, eventi, ecc.) diventeranno imponibili ai fini IRES.18
- Perde la L. 398/1991: Questo regime cesserà di applicarsi per le associazioni non sportive.9 L’unica alternativa forfettaria (meno vantaggiosa) resta l’articolo 145 del TUIR.17
- Diventa Soggetto Passivo IVA: Nonostante la perdita delle agevolazioni IRES, l’associazione dovrà comunque aprire la Partita IVA, poiché le sue prestazioni verso i soci (divenute commerciali) ricadranno nel regime di “esenzione” IVA (Art. 10 DPR 633/72).18
- Rischia la Riqualifica: L’imponibilità di tutte le attività principali verso i soci porterà quasi certamente l’ente a essere considerato “commerciale” in via prevalente ai sensi dell’articolo 149 del TUIR.17
In sintesi, un’associazione culturale o di promozione sociale che rimane fuori dal RUNTS si troverà nella peggiore delle situazioni possibili: sarà trattata come un’impresa commerciale ai fini fiscali e IVA, ma sarà comunque soggetta ai vincoli civilistici del non profit (come il divieto di distribuzione degli utili).17 L’iscrizione al RUNTS non è, pertanto, un’opzione, ma una necessità per la sopravvivenza fiscale dell’ente.
Tabella 2: Implicazioni Fiscali: RUNTS vs. Non-RUNTS (per Associazione tipo APS)
| Vantaggio/Obbligo Fiscale | APS Iscritta al RUNTS | Associazione NON Iscritta al RUNTS |
| Trattamento Corrispettivi Soci (IRES) | NON COMMERCIALE (Art. 85 CTS) | COMMERCIALE (Tassato IRES) 17 |
| Trattamento Corrispettivi Soci (IVA) | Esente (Art. 10) o Fuori Campo (Art. 86) | Esente (Art. 10) 18 |
| Obbligo Partita IVA | SÌ (per gestire operazioni esenti/in franchigia) | SÌ (per gestire operazioni esenti) 13 |
| Regime Forfettario Applicabile | Art. 86 CTS (Coefficiente 3%) | Art. 145 TUIR (Meno vantaggioso) 17 |
| Perdita L. 398/1991 | SÌ (Abrogata per ETS) 9 | SÌ (Abrogata, salvo ASD/SSD) 19 |
| Qualifica Fiscale Prevalente | Ente Non Commerciale (per presunzione) | Rischio Elevato di qualifica come Ente Commerciale 18 |
| Obbligo Modello EAS | NO (Esonero Art. 94 CTS) 30 | SÌ (Se si applicano i requisiti TUIR) |
IV. Analisi Comparativa dei Regimi Fiscali per le APS (Iscritte al RUNTS)
Una volta stabilita la necessità di iscriversi al RUNTS, l’APS si trova di fronte a una scelta strategica fondamentale per la gestione delle sue attività commerciali (cioè quelle non coperte dall’Art. 85 o dall’Art. 79 co. 2).
A. Premessa: L’Abrogazione della Legge 398/1991 per gli ETS
È necessario ribadirlo: il regime forfettario della Legge 398/1991, storico pilastro fiscale del non profit italiano, è abrogato e non più applicabile per tutti gli ETS (incluse le APS) a partire dal 1° gennaio 2026.9 Tale regime resterà in vigore solo per le ASD e SSD che sceglieranno di non iscriversi al RUNTS.19 Un’APS iscritta al RUNTS non può e non deve più applicare la L. 398/1991.
Le APS devono quindi scegliere tra il nuovo regime forfettario (Art. 86 CTS) e il regime ordinario (analitico).
B. Opzione 1: Il Regime Forfettario Speciale (Art. 86 CTS)
Questo è il nuovo regime agevolato pensato specificamente per ODV e APS.29
- Requisiti di Accesso: È un regime opzionale, riservato alle APS (e ODV) che si qualificano come “enti non commerciali” e che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi commerciali (da attività diverse, AIG verso terzi, ecc.) non superiori a 85.000 €.34
- Nota sulla Soglia: Sebbene l’articolo 86 del CTS menzioni 130.000 € 37, questa soglia era subordinata ad autorizzazioni UE.33 Le normative UE sulla franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285) hanno armonizzato la soglia a 85.000 €.38 Pertanto, la soglia reale e operativa per accedere al regime forfettario (che è un regime congiunto IRES/IVA) è 85.000 €.35
- Calcolo IRES (Imposte sui Redditi): Il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi commerciali un coefficiente di redditività del 3% (1% per le ODV).27 Su tale importo (pari al 3% dei ricavi) si applica l’aliquota IRES del 24%.
- Calcolo IRAP: La normativa non prevede un esonero automatico dall’IRAP. Salvo specifiche esenzioni disposte dalle singole Regioni 9, l’imposta è dovuta. La prassi prevalente ritiene che la base imponibile IRAP sia determinata con lo stesso criterio forfettario (3% dei ricavi).22
- Regime IVA: Questo regime costituisce una “franchigia IVA”. L’APS non addebita l’IVA sulle operazioni attive (che sono considerate “fuori campo” ai fini del regime speciale 29) e, specularmente, non può detrarre l’IVA assolta sugli acquisti.29 L’IVA pagata ai fornitori diventa un costo puro.
- Adempimenti Contabili: L’opzione per questo regime esonera dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali (es. registri IVA, libro giornale).29 Resta fermo l’obbligo di conservare i documenti emessi e ricevuti.37
C. Opzione 2: Il Regime Ordinario (per ETS non commerciali)
Questo regime si applica alle APS che superano la soglia di 85.000 € di ricavi commerciali, o a quelle che, pur rientrandovi, decidono di non optare per il forfettario.
- Calcolo IRES: Il reddito d’impresa è determinato in modo analitico (Ricavi commerciali – Costi inerenti alla sfera commerciale). Le attività istituzionali e quelle decommercializzate (Art. 85) rimangono, ovviamente, escluse dalla base imponibile.
- Regime IVA: Questa è l’area di maggiore complessità. L’APS si troverà a gestire una “promiscuità” IVA, ponendo in essere:
- Operazioni Fuori Campo IVA: Quote associative, liberalità, contributi pubblici.13
- Operazioni Esenti IVA (Art. 10): Le prestazioni AIG verso soci e terzi (es. corsi, servizi).11
- Operazioni Imponibili IVA: Eventuali attività commerciali pure (es. bar per terzi, vendita di gadget, sponsorizzazioni).15La coesistenza di operazioni esenti e imponibili rende l’IVA sugli acquisti (es. affitto sede, utenze, materiali) parzialmente indetraibile. La detrazione sarà regolata dal meccanismo del pro-rata (articolo 19-ter del D.P.R. 633/72) 19, un calcolo complesso che richiede una gestione contabile impeccabile.
- Adempimenti Contabili: Scatta l’obbligo di tenuta della contabilità separata (articolo 87 CTS).9 L’APS dovrà tenere scritture distinte (o usare codici IVA separati) per tracciare con precisione costi e ricavi della sfera istituzionale (Art. 85), della sfera commerciale (tassata) e delle attività diverse.9
D. Criteri di Scelta Strategica
La scelta tra il regime forfettario (Art. 86) e quello ordinario non è banale.
- Il Regime Forfettario (Art. 86) è ideale per le APS con attività commerciali marginali, alta incidenza di manodopera (volontari) e bassi costi soggetti a IVA. Offre una semplicità gestionale impareggiabile e una tassazione IRES irrisoria (3% del 3%).
- Il Regime Ordinario diventa una scelta da valutare, nonostante la sua complessità (contabilità separata, pro-rata IVA), se l’APS deve sostenere ingenti investimenti (es. acquisto di un immobile, ristrutturazione sede, acquisto di un furgone o attrezzature tecnologiche). In regime forfettario, l’IVA su questi acquisti (spesso decine di migliaia di euro) sarebbe interamente persa, diventando un costo vivo. In regime ordinario, sebbene con la complicazione del pro-rata, una parte di quell’IVA potrebbe essere recuperata (detratta o chiesta a rimborso), rendendo l’investimento più sostenibile.45
La decisione richiede un’analisi previsionale (budget) della struttura dei costi e dei piani di investimento dell’associazione.
Tabella 3: Comparazione Tecnica dei Regimi Fiscali per APS (Iscritte al RUNTS)
| Caratteristica | Regime Ordinario (ETS non commerciale) | Regime Forfettario (Art. 86 CTS) |
| Requisiti di Accesso | Default per ETS non commerciali (o opzione) | Opzionale, se Ricavi Comm.li < 85.000 € 35 |
| Calcolo IRES | Analitico (Ricavi – Costi) sulla sfera commerciale | Forfettario: 3% dei Ricavi Comm.li 27 |
| Calcolo IRAP | Analitico (salvo esenzioni regionali) | Forfettario: 3% dei Ricavi Comm.li (presumibilmente) 22 |
| Gestione IVA Attiva | Complessa: Fuori Campo / Esenti (Art. 10) / Imponibili | Semplice: “Franchigia” (non si applica l’imposta) 33 |
| IVA Acquisti (Detraibilità) | Parziale (meccanismo del Pro-Rata Art. 19-ter) 19 | NON DETRAIBILE (IVA 100% costo) 40 |
| Adempimenti Contabili | OBBLIGO Contabilità Separata (Art. 87 CTS) 9 | ESONERO (Obbligo di sola conservazione doc.) 37 |
| Convenienza | Enti con alti costi e grandi investimenti soggetti a IVA | Enti con bassi costi, alta marginalità e attività comm.li contenute |
V. Guida Operativa all’Adeguamento: Come Muoversi e Modelli da Utilizzare
La transizione al 1° gennaio 2026 richiede un piano d’azione strutturato, da avviare immediatamente.
A. Fase 1: Mappatura e Check-Up (Azione: Entro 31/12/2025)
Il primo passo è un’analisi interna approfondita (“check-up fiscale”). L’APS deve:
- Catalogare tutte le Entrate: Creare un elenco dettagliato di ogni fonte di entrata (quote associative, quote per corsi, donazioni, 5xMille, contributi da bandi, entrate del bar, sponsorizzazioni, ecc.).
- Classificare le Entrate: Attribuire a ciascuna entrata la corretta qualifica fiscale per il 2026:
- Non Commerciale Istituzionale: Quote associative, liberalità pure.25
- Non Commerciale (Art. 85): AIG verso soci/familiari.22
- Non Commerciale (Art. 79 co. 2): AIG verso terzi i cui ricavi $\leq$ costi effettivi.
- Commerciale: AIG verso terzi i cui ricavi $>$ costi, sponsorizzazioni, attività diverse (Art. 6).25
- Simulare il Test di Prevalenza (Art. 79 co. 5): Sommare tutti i proventi “Commerciali” e “Non Commerciali” per verificare se l’ente mantiene la qualifica di ETS non commerciale.25
B. Fase 2: Adeguamento Statuto (Azione: Immediata)
Lo statuto è il documento fondamentale che funge da “scudo” legale e fiscale. Senza uno statuto conforme, l’accesso ai regimi agevolati è precluso. È necessario verificare:
- Conformità al CTS: Che lo statuto contenga tutti i requisiti inderogabili dell’articolo 21 del CTS (finalità, assenza scopo di lucro, regole assembleari, devoluzione patrimonio, ecc.).
- Conformità APS (Art. 35): Che siano presenti le clausole specifiche per le APS (es. numero minimo di soci, requisiti dei soci).46
- Corrispondenza AIG (Art. 5): Che l’elenco delle Attività di Interesse Generale (AIG) previsto nello statuto corrisponda esattamente alle attività concretamente svolte.47 Un’attività svolta ma non prevista nello statuto è automaticamente considerata “attività diversa” (commerciale).
Modelli da Utilizzare: È fortemente sconsigliato il “fai-da-te” o l’uso di fac-simile obsoleti. La via più sicura è adottare gli Statuti Standard approvati dal Ministero del Lavoro e proposti dalle Reti Associative nazionali (es. ARCI, AICS, ANCeSCAO, ecc.).48 In alternativa, è indispensabile l’assistenza di un Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) o di un professionista qualificato.1
C. Fase 3: Adempimenti Burocratici (Azione: Q4 2025 / Q1 2026)
- Iscrizione al RUNTS: Per le APS già iscritte ai registri regionali o nazionali, la migrazione al RUNTS dovrebbe essere già avvenuta (trasmigrazione). Le APS di nuova costituzione o gli enti (come le ex-ONLUS) che intendono acquisire la qualifica, devono presentare domanda. Le ONLUS hanno una scadenza critica fissata al 31 marzo 2026 per iscriversi al RUNTS e completare la transizione.1
- Apertura Partita IVA: Come discusso (cfr. I.B), questo è l’adempimento più dirompente e generalizzato. Ogni APS che incassa corrispettivi specifici (anche se “decommercializzati” ai fini IRES dall’Art. 85 o “esenti” ai fini IVA dall’Art. 10) sta compiendo un’operazione rilevante ai fini IVA e necessita di una Partita IVA per gestire tali operazioni e i relativi adempimenti (fatturazione, dichiarazione).13
D. Fase 4: Scelta del Regime e Aspetti Contabili (Azione: Inizio 2026)
- Modello per l’Opzione (Art. 86): La scelta per il regime forfettario dell’articolo 86 non richiede un modello ad hoc. L’opzione si esercita:
- All’atto dell’apertura della Partita IVA (per chi la apre nel 2026), barrando la relativa casella nel Modello AA7/10 (Dichiarazione di inizio attività).37
- Oppure, per chi ha già la P.IVA, tramite comportamento concludente e successiva indicazione nella Dichiarazione IVA annuale (la prima utile, presumibilmente quella da presentare nel 2027 per l’anno 2026).29
- Modelli Contabili e di Bilancio: È obbligatorio adottare i nuovi schemi di bilancio ministeriali (previsti dal DM 5 marzo 2020), che prevedono un “Rendiconto per cassa” (Modello D) per gli enti piccoli (entrate < 220.000 €) o un set completo (Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di Missione – Modelli A, B, C) per gli enti più grandi.50
- Contabilità Separata: Se si opta per il regime ordinario, è obbligatorio istituire un sistema di contabilità separata (articolo 87 CTS) per distinguere costi e ricavi della sfera istituzionale/decommercializzata da quelli della sfera commerciale.9
Tabella 4: Checklist Operativa e Scadenziario 2025-2026
| Azione | Descrizione | Scadenza Prioritaria | Riferimento Normativo | Modello / Strumento |
| Mappatura Entrate | Classificare ogni entrata (Istituzionale, Art. 85, Art. 79, Comm.le) e simulare test prevalenza. | Entro 31/12/2025 | Art. 79, co. 5, CTS | Analisi interna / Foglio di calcolo 25 |
| Revisione Statuto | Verifica conformità Art. 5, 21, 35 CTS. Adozione clausole necessarie. | Immediata (Assemblea Straordinaria) | Art. 5, 21, 35 CTS | Statuti Standard Reti Associative 48 / Consulenza CSV 1 |
| Verifica/Iscrizione RUNTS | Controllo status migrazione. Per ex-ONLUS, presentazione domanda. | 31/03/2026 (per ONLUS) 49 | D.Lgs. 117/2017 | Piattaforma RUNTS |
| Apertura Partita IVA | Obbligatoria per gestire corrispettivi specifici (anche se esenti o decommercializzati). | 01/01/2026 | Art. 10 DPR 633/72 | Modello AA7/10 (Agenzia Entrate) 13 |
| Scelta Regime Fiscale | Valutare convenienza tra Regime Ordinario e Forfettario Art. 86 (se requisiti < 85k €). | 01/01/2026 (all’apertura P.IVA o inizio anno) | Art. 86 CTS | Opzione su Mod. AA7/10 o in Dichiarazione IVA 29 |
| Adeguamento Contabilità | Adozione Schemi Ministeriali. Impostazione Contabilità Separata (se in ord.) o gestione semplificata (se Art. 86). | 01/01/2026 | Art. 13, 87 CTS | DM 5 marzo 2020 (Schemi Bilancio) 50 |
| Documentazione Attività | Predisporre sistema per documentare operazioni (fatture/ricevute esenti).13 | Dal 01/01/2026 | D.P.R. 633/72 | Software gestionali / Registratore di cassa 15 |
VI. Conclusioni: Un Passaggio Obbligato verso la Trasparenza
La riforma fiscale del Terzo Settore, con decorrenza 1° gennaio 2026, rappresenta la trasformazione più significativa che il mondo associativo italiano abbia mai affrontato. Non si tratta di un mero adempimento, ma di un cambiamento culturale che spinge il non profit verso una maggiore formalizzazione, strutturazione e trasparenza.
Per le Associazioni di Promozione Sociale (APS), la riforma presenta una doppia faccia. Da un lato, introduce complessità inedite, prima fra tutte l’obbligo generalizzato della Partita IVA e la necessità di una contabilità più rigorosa per gestire la promiscuità delle operazioni. Dall’altro, riserva loro un trattamento di assoluto favore (tramite gli articoli 85 e 86 del CTS) che le protegge dalla “fiscalizzazione” totale, a condizione che facciano la scelta strategica e ormai obbligata di iscriversi e rimanere all’interno del RUNTS.
Restare al di fuori del Registro Unico significa, per un’APS, rinunciare alla propria natura agevolata e scivolare in un limbo fiscale che la equipara a un’impresa commerciale, vanificando la sua missione sociale.17
Il tempo per la preparazione è ormai agli sgoccioli. L’anno 2025 deve essere dedicato interamente alla mappatura delle attività, alla revisione statutaria e alla pianificazione strategica fiscale. Il supporto dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), delle reti associative e dei professionisti specializzati 1 non è più un’opzione, ma una componente essenziale per navigare questa transizione e garantire la sostenibilità futura delle associazioni.

